Organi di revisione amministrativa e contabile
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
| SEZIONE | AGGIORNAMENTO | Rif. Normativi |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni |
Tempestivo | Art. 31, dlgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c),del dlgs . n. 150/2009 |
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio |
Tempestivo | Art. 31, dlgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. a),del dlgs . n. 150/2009 |
