Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Nota:
Dal 1° gennaio 2024 con l'introduzione del sistema nazionale di e-procurement gli atti relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 7 del D. L.gs n. 36/2023, che l’Ateneo è tenuto a pubblicare ai fini della trasparenza ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs 36/2023, sono suddivisi in due sezioni, a seconda che le Strutture che effettuano la selezione del contraente utilizzino il portale ⇒ UNITY-FVG oppure il portale ⇒ MEPA.
Nell'elenco in formato tabellare ai piedi di questa pagina, inoltre, si possono visualizzare le informazioni per anno solare con l'indicazione per ogni procedura del link di rimando alla Banca Dati nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac ⇒BDNCP.
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Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
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