Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.


Nota:

Gli atti relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 36/2023, che l’Ateneo è tenuto a pubblicare ai fini della trasparenza ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs 36/2023, sono suddivisi in due sezioni a seconda che le Strutture che effettuano la selezione del contraente utilizzino il portale UNITY-FVG oppure il portale MEPA o altra modalità consentita per legge.

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